Orti di Carignano

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Statuto

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DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

ARTICOLO 1
È costituita l'Associazione Culturale: "Gli Orti di Carignano".

ARTICOLO 2
Essa ha sede in Genova, via San Leonardo 9\5.

ARTICOLO 3
L'Associazione ha per oggetto: l'organizzare iniziative in materia di attività culturali, sportive ricreative e del tempo libero di preminente ma non esclusivo interesse locale.
A tal fine l'Associazione potrà gestire pubblicazioni, tenere corsi eventualmente a pagamento anche per terzi estranei all'Associazione e commercializzare prodotti ed articoli connessi a tale fine.
Al riguardo pertanto l'Associazione potrà avere ad oggetto non esclusivo o principale l'esercizio di attività d' impresa, ferma restando l'esclusione di una ripartizione degli utili, rimanendo l'utile dell'Associazione destinato alla finalità ideale e comunque non economica dell'Associazione stessa.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

ARTICOLO 4
Il patrimonio è costituito:

  • dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
  • da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  • da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.


Le entrate dell'Associazione sono costituite :

  • dalle quote sociali;
  • dall'utile derivante da attività o manifestazioni promosse dall'Associazione;
  • da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.


ARTICOLO 5
L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo del suddetto esercizio.

SOCI

ARTICOLO 6
Sono soci le persone od enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio di Amministrazione e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.
I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 novembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

ARTICOLO 7
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o per indegnità; la morosità verrà dichiarata dal Consiglio; l'indegnità verrà sancita dall'assemblea dei soci.

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 8
L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, eletto ogni due anni, composto da cinque persone: un Presidente, un Segretario, un Tesoriere (eletti dai soci fondatori) e da due consiglieri (eletti dall'Assemblea degli associati).
Ai membri del Consiglio è dovuto un compenso annuo che verrà iscritto a bilancio.

ARTICOLO 9
L'Assemblea degli associati approva annualmente il bilancio.

ARTICOLO 10
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario e comunque almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al consuntivo.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 11
Il Consiglio è investito di poteri senza limitazione per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, procede alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione, compila ed aggiorna il Regolamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

ARTICOLO 12
Il Presidente , in sua assenza il Segretario ed in assenza di entrambi il Tesoriere, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

ASSEMBLEE

ARTICOLO 13
I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta l'anno, entro il 31 dicembre, mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
L'assemblea deve pure essere convocata, nella propria sede o altrove, su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'articolo 20 del Codice Civile.
L'assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'articolo 21 del Codice Civile.

ARTICOLO 14
Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione.
I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio, salvo, che per deliberazioni in merito a responsabilità dei consiglieri.

ARTICOLO 15
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza l'assemblea nomina un proprio Presidente.
Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento all'assemblea.

ARTICOLO 16
Delle riunioni di assemblea si redige un verbale, firmato dal Presidente e da due testimoni.

SCIOGLIMENTO

ARTICOLO 17
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dal Consiglio di Amministrazione che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

CONTROVERSIE

ARTICOLO 18
Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri designati da parte del Consiglio di Amministrazione; essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura. Il loro giudizio è inappellabile.

I soci fondatori:

Guglielmo Pelle
Alessandro Torti
Remo Viazzi


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